DPCM del 24 aprile 2020, in GURI n. 225 del 10 settembre 2020
Con DPCM del 24 aprile 2020 sono stati rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi delle pubbliche amministrazioni.
In particolare:
– 500 euro per le selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
– 1800 per i concorsi per personale laureato;
– 2000 per i concorsi per personale dirigente.
I suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
In aggiunta, a ciascun componente delle commissioni esaminatrici e’ altresi’ corrisposto un compenso integrativo nella misura cosi’ determinata:
a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive per le assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego;
b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi per personale diplomato;
c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi per personale laureato e di qualifica dirigenziale.
Questi compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
Anche i compensi aggiuntivi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Il titolo del provvedimento in realtà parla solo dei concorsi del progetto RIPAM, ma l’art. 1 stabilisce che i compensi si applicano alle commissioni dei concorsi RIPAM, dei concorsi delle Amministrazioni dello Stato, e, infine, le Regioni e le autonomie locali possono recepire quanto previsto dal decreto.
Peraltro la Corte dei Conti della Lombardia ha interpretato come innovativa una recente norma (http://iusmanagement.org/2020/01/16/gli-incarichi-di-componente-di-commissione-di-concorso-devono-essere-retribuiti-ma-gestiti-in-modo-diverso-dalle-autorizzazioni-ad-attivita-extra/ ), con la conseguenza che sarebbe consentito remunerare i dipendenti pubblici per l’attività di commissario di concorso.
Com’è noto, invece, dal 2005 ormai era assodato che erogare tali compensi fosse illegittimo e foriero di danno erariale.
Quindi, sembra che vi sia una netta inversione di tendenza per la remunerativita’ di tali incarichi.
Il parere della corte dei conti della Lombardia riguardava i commissari dipendenti di una Pa diversa da quella che bandisce il concorso e che, ovviamente, hanno diritto al compenso.
Assolutamente sì, ma è stato un indizio di un cambiamento nell’interpretazione. Ad esempio, per i direttori di struttura complessa i componenti sono scelti in funzione dell’ufficio ricoperto, da una PA diversa, ed i compensi non venivano pagati.