Danno erariale da disservizio: quando l’ente è costretto a metterci una pezza

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 134 del 10 settembre 2020

Il danno contestato risulta finalizzato a ristorare il pregiudizio subito dalla funzionalità dell’apparato amministrativo del Comune di Y, che è stato costretto a sostenere in conseguenza delle attività illecite poste in essere dal proprio dipendente.

In generale si osserva che la giurisprudenza della Corte dei Conti è costante nel ritenere sussistente il c.d. “danno da disservizio” in tutti i casi in cui il comportamento illecito del dipendente abbia disarticolato i processi organizzativi e funzionali dell’ente ed abbia pertanto distolto energie dal perseguimento dei fini istituzionali, determinando una riduzione dell’efficienza dell’azione amministrativa (si vedano, per tutte, C. Conti, Sez. I App., n.218/2015; C. Conti Sez. Puglia, n.261/2011; C. Conti, Sez. Piemonte, n.222/2009; C. Conti, Sez. Veneto, 27.06.2006, n.623; C. Conti, Sez. Umbria, 28.09.2005, n. 346; C. Conti, Sez. Basilicata, 21.09.2005, n. 198; C. Conti, Sez. Marche, 03.03.2005, n.203; C. Conti, Sez. II, 10.04.2000, n.125/A).

Nel caso di specie risultano allegate dalla Procura Regionale spese per lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico del convenuto (euro 3.366,56), spese per remunerare le attività del legale che ha patrocinato l’ente territoriale in sede di costituzione di parte civile nel processo penale (euro 7.600,00) e spese per una consulenza professionale finalizzata a verificare la regolarità dei Capitolati di gara presenti presso l’ufficio ove il convenuto aveva espletato l’attività lavorativa (euro 22.914,83).

Il Collegio ritiene che debbano essere accertate a titolo di danno erariale le somme per la difesa dell’ente in sede penale e le spese consulenziali, che risultano direttamente ed inequivocabilmente derivate e connesse agli illeciti commessi dall’Ing. X. Sul punto si osserva che risulta ininfluente il fatto che le spese di costituzione di parte civile siano state liquidate in sede penale con la sentenza di patteggiamento e corrisposte dal convenuto all’ente danneggiato, atteso che la liquidazione in sede giudiziaria degli oneri per la difesa non esclude che altri emolumenti possano e debbano essere corrisposti nell’ambito del rapporto tra il legale incaricato e la parte assistita (senza che sia necessario ed obbligatorio il visto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati su ogni parcella professionale). Si osserva inoltre che la consulenza professionale per la revisione dei Capitolati è stata resa necessaria dalla scoperta di gravissimi illeciti penali a carico esclusivo del convenuto, con conseguente concentrazione, sulla sua sfera giuridico – patrimoniale, del danno da disservizio arrecato all’ente di appartenenza.

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