Le norme del codice di giustizia contabile in materia di conti giudiziali (art. 139, co.2; art. 140, co.1; art. 141, co.4; art. 2, co.3, all.3) confermano l’assunto secondo cui l’amministrazione è il primo destinatario dell’obbligo di rendiconto: il conto si intende reso all’organo dal quale l’agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile.
La circostanza che tali nuove disposizioni non demandino più espressamente al Giudice relatore il compito di “procurarsi” la parificazione, prescrivendo bensì quello di “accertarne” l’avvenuta effettuazione da parte dell’amministrazione, non va letta in discontinuità con la più risalente disciplina ma si inserisce nella tradizionale elaborazione della natura e dei contenuti dell’attività di parifica rimessa all’amministrazione.
La “parifica” non si esaurisce in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali “esterne” in possesso dell’amministrazione.
La parificazione del conto da parte dell’amministrazione costituisce, pertanto, fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo.
Nell’ipotesi in cui la parificazione, della cui importanza si è appena detto, difetti, mancando l’imprescindibile controllo amministrativo del conto dell’agente contabile, appare necessario utilizzare i poteri istruttori per chiedere all’amministrazione di effettuarla prima di procedere all’ulteriore istruttoria sul conto.