Corte di Cassazione, sentenza n 18288 del 3 settembre 2020
Il motivo si impernia sul rilievo che non potendo le violazioni (omessa informativa di cui al richiamato art. 161 e omessa acquisizione del consenso per i dati acquisiti dalle liste elettorali dei cittadini) essere sanate da un comportamento successivo, si sarebbero consumate uno actu (nel 2004, nel 2006 e nel maggio 2008), prima della vigenza del d.l. 207/2008, così che alla data degli accertamenti del Garante, nell’aprile del 2009, le sanzioni previste dalla novella non sarebbero state applicabili. La ricorrente non considera, invece, il carattere invece continuativo dell’illecito, “perdurante” fino agli accertamenti, in quanto la condotta di gestione, trattamento e conservazione dei dati si è protratta fino alla data indicata nel provvedimento del Garante, potendo la società fare cessare tali condotte in qualsiasi momento.
La ricorrente sostiene la prescrizione degli illeciti sulla stessa premessa del primo motivo, il carattere istantaneo delle fattispecie, così che anche questo motivo – per le medesime ragioni (supra, sub c) – non può essere accolto. Il ricorso principale va quindi rigettato.