I contratti della Pa sopra i 40.000 euro sono sempre soggetti a bollo, anche se stipulati per corrispondenza

Agenzie delle Entrate, risposta n. 352 del 15 settembre 2020

L’articolo 24 della Tariffa, parte seconda, recante l’indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso, stabilisce che gli “Atti e documenti di cui all’articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’articolo 1341 del codice civile” sono soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

La nota a margine all’articolo 24 precisa, tuttavia, che “L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta”.

Detta nota va intesa nel senso che non è sufficiente che un atto o documento sia redatto sotto forma di corrispondenza, per essere sottoposto al pagamento dell’imposta bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 24 della Tariffa, poiché, qualora ci si trovi in presenza di atti, quali quelli individuati dalla nota a margine dell’articolo in commento, l’imposta in argomento è dovuta sin dall’origine.

A tale proposito si osserva che l’articolo 1350 del codice civile, al punto 13, relativamente agli atti che devono farsi per iscritto, dispone, tra gli altri, che “Devono farsi per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura privata [c.c. 2702], sotto pena di nullità (…) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.

In tale senso, occorre esaminare se i contratti oggetto del quesito in esame debbano essere redatti a pena di nullità in forma scritta.

Al riguardo, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, disciplina i contatti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori, opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. Per quanto di interesse, l’articolo 3, lettera ii) individua gli “appalti pubblici” come “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.

La lettera ) dell’articolo sopra citato definisce, invece, cosa deve intendersi per “scritto o per iscritto”, vale a dire “un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici”.

Sul punto, può assumere utile rilievo la sentenza della Cassazione Civile numero 12540 del 17 giugno 2016 secondo cui “in caso di contratti per i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione, a nulla rilevando che la sottoscrizione dell’unico documento contrattuale sia eventualmente avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non risulti espressamente revocato il consenso prestato dal precedente sottoscrittore prima della sottoscrizione dell’altro; i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta “ad substantiam” e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell’ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall’articolo 17 del R.D. n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposte e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e ciò mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi”.

Premesso quanto sopra, l’articolo 32, comma 14 del citato decreto legislativo n 50 del 2016 stabilisce che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

Considerato che l’istante afferma di stipulare contratti di importo superiore a 40.000 euro, nell’ambito del sistema del mercato elettronico, si ritiene che detti contratti, stipulati secondo le “Fasi delle procedure di affidamento” indicate nel citato articolo 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche “mediante corrispondenza”, seppure a seguito di modifiche normative intervenute, non hanno abbandonato la forma che configura la scrittura privata.

Al riguardo si richiama la risoluzione. n 96/E del 16 dicembre 2013 in cui si afferma che il .. documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale. Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene che i contratti stipulati dall’Ente secondo le modalità procedurali di cui ai punti sub 1) e 2) sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

Per quanto attiene alle offerte economiche presentate dagli operatori nell’ambito del mercato elettronico, si confermano i principi espressi con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, a condizione che il funzionamento della piattaforma U-BUY, presenti sostanziali analogie in termini procedurali e normativi con la piattaforma MePa.

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