L’incarico di consulenza per valutare se c’è danno erariale, è danno erariale esso stesso

Corte dei Conti, prima sezione giurisdizionale di Appello, sentenza n 245 del 24 settembre 2020

A seguito di verifica amministrativo contabile effettuata il Ministero dell’Economia e delle Finanze formulava all’Ente una serie di rilievi, tra cui quello relativo al trattamento accessorio del personale dirigente.

La Giunta camerale prendeva atto delle contestazioni mosse dalla Procura contabile, rilevando l’opportunità di avviare le procedure per conferire ad un esperto l’incarico di valutare il quadro normativo di riferimento.

Successivamente il Segretario generale della Camera di commercio affidava un incarico professionale di consulenza giuridico-legale per un importo pari ad euro 7.500,00.

Con la sentenza di primo grado la Sezione giurisdizionale ha condannato il sig. X al pagamento, in favore della Camera di commercio, della somma di euro 7.500,00, ritenendo indebita la spesa conseguente al conferimento del suddetto incarico di consulenza.

Si evidenzia l’illegittimità del provvedimento di conferimento dell’incarico e l’illecita condotta dell’appellante che, con colpa grave, lo ha disposto per finalità estranee ad esigenze di funzionalità dell’attività amministrativa, quale quella di costituire una linea di difesa giuridicamente sostenibile per i soggetti destinatari dell’invito a dedurre della Procura regionale, in palese contrasto con le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 ed all’art. 3 del regolamento per il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione dell’Ente. 

Inoltre, nell’ordinamento amministrativo italiano sono presenti soggetti istituzionali con compiti di consulenza gratuita in favore delle pubbliche amministrazioni, come l’Aran, il Dipartimento della Funzione pubblica, l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato, dei quali l’Ente avrebbe comunque potuto avvalersi, senza costi aggiuntivi, per dirimere le problematiche sorte in esito ai rilievi ispettivi del MEF; circostanza che confuta l’argomento dell’appellante in ordine al fatto che l’incarico non avrebbe potuto essere espletato dagli stessi soggetti che avevano adottato l’atto di cui si contestava la legittimità, ed elide altresì ogni possibile ipotesi di vantaggio riveniente dal parere in questione.

A fortiori in quanto “…la valutazione del quadro normativo concernente il trattamento economico accessorio della dirigenza camerale e degli eventuali profili di illegittimità, postulava una ricognizione e valutazione di norme di legge e contrattuali rientrante nell’ambito delle competenze e professionalità presupposte nel ricoprire il ruolo dirigenziale di vertice di una Camera di commercio, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001.

Infine, la evidenziata circostanza che l’incarico fosse finalizzato sostanzialmente a tutelare impropriamente le posizioni di dirigenti e dipendenti dalla Camera di commercio, esclude in radice anche ogni ipotizzabile utilità in capo all’amministrazione danneggiata riveniente dall’espresso parere

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