Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n 234 del 2 settembre 2020
Riguardo al riferimento fatto dalla difesa all’innovazione normativa introdotta dall’art. 21 del D.L. n. 76/2020 del 16 luglio 2020, che prevede l’inserimento dell’alinea “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso” all’art. 1, co. 1 della legge n. 20/94, si evidenzia la sua inapplicabilità.
Ai sensi del successivo co. 2 del medesimo art.21 è, poi, specificato che tale previsione è da intendersi “limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021”.
Tanto premesso, allora, già solo tale limitazione temporale rende non accoglibile la sollecitazione della difesa.
I fatti di cui trattasi, invero, risalgono al periodo 2009/2012, mentre il c.d. Decreto Semplificazioni n. 76/202, data 16 luglio 2020.
Vige, inevitabilmente, in materia il notorio principio del tempus regit actum, in base al quale è il diritto processuale in vigore al momento della causa che regola l’actio con riferimento a soggetto ed oggetto della fattispecie in esame.
Ciò significa che l’atto processuale resta soggetto alla disciplina vigente al momento del suo compimento per quanto si verifichi una modifica, medio tempore, nelle more del giudizio.
Già stabilito in via generale dall’art. 11, co. 1, delle disp. prel. cod. civ., è stato vieppiù ribadito dalla giurisprudenza nel tempo.
Pertanto, deve ritenersi che la novella invocata non si applica ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica della norma in questione perché di carattere sostanziale, a differenza dei rapporti processuali che, al contrario, ben possono essere sempre regolati dalla normativa vigente al momento di pubblicazione della norma, indipendentemente dall’epoca di commissione del fatto.
In sostanza, le norme di carattere processuale sono di immediata applicazione e, quindi, si applicano anche ai rapporti in corso e non esauriti, mentre per le norme di carattere sostanziale, come quella in esame, vige il principio di cui all’art. 11, co. 1, delle disp. prel. cod. civ.,
In tal senso, Corte Cost.le 6 dicembre 2017 n. 13 e ord. 12 marzo1998 n. 61; Cass. SS.UU. 12 febbraio 2019, n. 4135; id. 13 dicembre 2018 n. 32360 e 9 giugno 2016 n.11844; Cass. Sez. 2, 14 ottobre 2019 n. 25837; Cass. Sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 20811.