Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza n 211 del 14 settembre 2020
Come chiarito dal giudice penale, oltre all’assenza di false attestazioni riconducibili all’appellante, neppure è rilevabile la condotta contestata alla X, di induzione in errore dell’Amministrazione risultando, al contrario, la stessa Amministrazione (anche avallando letture fornite dalle delegazioni sindacali) ad aver dato corso ad un’interpretazione della normativa sulla natura delle indennità tale da indurre la X a seguire la prassi instaurata ben prima del suo arrivo, in forza della quale ciascun medico doveva ritenersi titolato a richiedere l’emolumento ad ogni turno.
Deve quindi, essere esclusa l’antigiuridicità della condotta tenuto conto che, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile anche richiamata dal giudice di primo grado, conducono ad esonero da responsabilità amministrativa anche prassi -come quelle qui rilevanti- invalse per ragioni di oggettivo rilievo (parere espresso dalla stessa amministrazione) che possano aver indotto l’erronea interpretazione di una norma (Corte dei conti, Sez. III app., n. 177/2006; Sez. App. Sicilia, n. 34/3017
Nel delineato e caratterizzato contesto, deve ritenersi escluso altresì l’elemento psicologico non solo del dolo ma anche quello soggettivo della colpa grave, tenuto conto che l’erronea interpretazione di una norma è stato determinato dal comportamento attivo della pubblica amministrazione, che ha indotto nel soggetto la convinzione in ordine alla legittimità della propria condotta
In tal senso, la Corte di cassazione ha espressamente statuito che “…l’ignoranza da parte dell’agente sulla normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione” (Cass., III, n. 53684 del 29 novembre 2017; Cass., III, n. 35324 del 20 maggio 2016; Cass. I, n. 47712 del 15 luglio 2015; Cass. III, n. 42021 del 18 luglio 2014).