Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n 38/2019
I Giudici hanno reputato assolutamente convincente e persuasiva, sul versante della condotta antigiuridica contestata alla X, la tesi accusatoria postulata nell’atto introduttivo dall’Ufficio Requirente, il quale ha precisato che l’assegnazione della borsa di studio per un periodo di 18 mesi, successivamente prorogata di ulteriori 18 mesi, ha rappresentato, nella sostanza, lo strumento elusivo per realizzare una grave violazione dei rigidi vincoli di finanza pubblica concernenti le assunzioni di personale da parte delle ASL, considerato, tra l’altro, che la vincitrice della borsa di studio aveva già prestato in modo continuativo attività lavorativa presso gli Uffici amministrativi della struttura sanitaria in rassegna negli anni dal 2007 al 2011, in forza di contratti di somministrazione lavoro; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l’eccezione sollevata dalla difesa della convenuta non si rivela condivisibile e deve essere rigettata, in quanto basata esclusivamente sul supposto rispetto formale ed apparente del Regolamento interno inerente alla concessione delle borse di studio. Nel caso specifico, al contrario, non è sfuggita al Collegio la circostanza secondo la quale difettavano chiaramente, in concreto, gli stessi presupposti finalistici per l’attribuzione della borsa di studio, che, in funzione dell’articolo 1 del menzionato Regolamento, sono quelli di “consentire a giovani laureati o diplomati di svolgere un periodo di studio, di approfondimento e specializzazione”.
Le articolate deduzioni della difesa in ordine all’asserito difetto dell’elemento strutturale del danno, poiché sono stati utilizzati fondi da privati, non si rivelano condivisibili: a tal proposito, è sufficiente osservare che i fondi privati derivanti dalle sperimentazioni cliniche assumono una connotazione pubblicistica nel momento stesso in cui affluiscono sui pertinenti capitoli del bilancio della ASL