La responsabilità per omessa denuncia del danno erariale ha natura subordinata, ma la sentenza può arrivare anche dopo 16 anni dai fatti

Corte dei conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 237 del 09 settembre 2020

Già la Corte dei Conti Campania con sentenza n. 866/2018 aveva condannato i convenuti per danno erariale derivante dalla estinzione, per prescrizione, del diritto al risarcimento nei confronti del primo responsabile del danno erariale. Infatti la responsabilità per omessa o ritardata denuncia del fatto dannoso ha natura subordinata poiché presuppone l’accertamento, sia pure in via ipotetica, degli elementi costitutivi della responsabilità nei confronti del soggetto al quale è imputabile il fatto dannoso originario (Sez. giur. Veneto, 14 luglio 2005, n.1010).

La piena conoscenza della vicenda da parte del convenuto e la conseguente responsabilità per omessa denuncia è ampiamente dimostrata dalla documentazione depositata: il suddetto convenuto riceveva, in data 10 maggio 2004, mediante la nota n.17291 dell’Avvocatura comunale, copia della sentenza dichiarativa dell’usucapione; successivamente, in data 20 maggio 2004, con nota n.19030 dell’Avvocatura comunale, il X risulta destinatario di una richiesta di eventuali rilievi da far valere in un possibile appello (mai proposto).

Nessuna rilevanza esimente o attenuante assume la circostanza che X è stato responsabile dell’ufficio del patrimonio solo fino al 12 ottobre 2006, atteso che lo stesso ha avuto a disposizione oltre due anni di tempo dalla conoscenza della predetta sentenza per procedere alla denuncia di danno erariale adempiendo ai propri obblighi di servizio e impedendo la prescrizione nei confronti dei primi responsabili. Non avendo proceduto tempestivamente e per un considerevole arco di tempo a tale adempimento pur avendone la possibilità, verosimilmente, non avrebbe adempiuto neanche successivamente.

La Corte dei Conti Appelli ha confermato stabilendo che dalla documentazione in atti risulta che la sentenza civile, da cui è scaturito il danno al patrimonio del Comune, è passata in giudicato il 13 maggio 2004 e che nel quinquennio successivo il X, quale Responsabile dell’ufficio patrimonio, non ha trasmesso formale denunzia alla Procura della Corte dei conti.

Ne deriva che, fintantoché il X, destinatario di atto di costituzione in mora da parte del Comune, è rimasto nelle sue funzioni, avrebbe dovuto segnalare e denunziare e non lo ha fatto. Egli, pertanto, deve rispondere della perdita subìta dall’ente.


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