Il pagamento della maggiorazione per lavoro in giorno festivo, non esclude il riposo compensativo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24785 del 5 novembre 2020

Il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, lett. b) e 17, comma 4, d.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 12 e 15 CCNL Industria Gomma Plastica del 4.7.2008, lamentava la mancata fruizione di riposi compensativi e la mancata predisposizione di misure di protezione alternative in seguito a lavoro effettuato durante la domenica.

La Suprema Corte ha stabilito che il CCNL deve ritenersi prevedere la maggiorazione del 50% laddove le ore lavorate coincidano con la giornata di riposo settimanale, imponendosi una tale lettura in base al disposto del successivo art. 15, che nella locuzione “sono considerati festivi” qui utilizzata accomuna le domeniche e i giorni destinati al riposo settimanale, fondando l’interpretazione qui sostenuta del riferimento specifico alle giornate di riposo con esclusione di ogni riflesso sulla fruizione del riposo compensativo che, viceversa, risulta dovuto ai sensi dell’art. 15, par. B), comma 2; dal canto suo la clausola di cui al n. 3 va intesa nel senso che la maggiorazione del 50% va riconosciuta laddove le ore lavorate eccedano quelle ordinarie nelle giornate di domenica ed in quelle festive, termine che, non ricomprendendo la domenica (giornata, ai sensi del medesimo art. 15, par. B, comma 1, di norma dedicata al riposo settimanale), limita il riferimento alle sole giornate di festività, con esclusione di quelle altre giornate dedicate al riposo settimanale; infine la clausola n. 4 assegna la maggiorazione inferiore, pari al 25%, nel caso di prestazione resa, per le sole ore ordinarie, nel giorno di domenica, inteso come tale e non come giornata di riposo settimanale, purché tale impiego sia poi compensato dalla concessione di una apposita giornata di riposo.

A tale stregua l’illecito dato dalla mancata concessione del riposo compensativo a fronte della perdita del riposo settimanale ove accertato in fatto sarebbe ravvisabile con diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psicofisica configurabile in re ipsa e, come tale, presumibile, a prescindere da qualsiasi onere di allegazione e prova.

Comments are closed.