Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/2020/QMIG
Un Sindaco ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, sulle modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti, ai sensi del combinato disposto normativo degli artt. 9, comma 1, della l. n. 3/2003 e dell’art. 3, comma 61, della l. n. 350/2003.Con delibera n. 72 del 10 luglio 2020
Il Presidente della Corte dei conti, valutati i presupposti per il deferimento dell’esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, con ordinanza n. 11 del 21 settembre 2020, ha rimesso la pronuncia, in ordine alla questione prospettata, alla Sezione delle autonomie che con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, depositata il 13/10/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto: «I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo».