Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, sentenza n 37 dell’ 11 novembre 2020
Non ricorrono i presupposti per l’esercizio dinanzi alla Corte dei conti dell’azione popolare ex art. 9 del T.U.E.L, (D.lgs. n. 267/2000), ai fini dell’accertamento di una presunta fattispecie di danno erariale.
Il succitato art. 9 dispone: “Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia”, prevedendo quindi un’azione uti civis basata – secondo la sua chiara formulazione letterale – su un duplice presupposto: che sussista una legittimazione ad agire dell’Ente locale in relazione ad un interesse/diritto proprio e che lo stesso Ente sia rimasto inerte.
Ricorre quindi un’ipotesi di sostituzione processuale, che consente, eccezionalmente, a qualunque cittadino appartenente alla comunità locale, che sia altresì titolare del diritto di voto, di agire in giudizio per la tutela di un interesse pubblico, laddove l’Ente che ne è titolare abbia omesso di farlo.
Poiché l’azione promossa innanzi alla Corte dei conti per il risarcimento del danno provocato ad un Ente locale (così come ad ogni altro Ente o Amministrazione pubblico/a) in dipendenza di condotte – quanto meno gravemente colpose – dei suoi amministratori o dipendenti, compete, in via esclusiva, al Procuratore regionale presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ne consegue, da un verso, che non può ipotizzarsi alcuna inerzia dell’Ente locale nell’agire in giudizio innanzi alla Corte dei conti per l’accertamento di un presunto danno erariale da esso subito, spettando l’esercizio della relativa azione unicamente al P.M. contabile, e da altro verso che è da escludere che a tal fine possa realizzarsi qualsivoglia sostituzione processuale.
Né a diverse conclusioni possono portare i richiami del ricorrente alla sentenza n. 1416/2007 della Sezione Veneto (pure confermata in appello: cfr. Sez. III Centr. n. 599/2010), che, nell’argomentare circa l’ammissibilità di un’azione popolare contabile, anche inquadrandola nell’ambito dei “ricorsi ad istanza di parte” (precedentemente previsti dall’ art. 58 dell’abrogato Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1038/1933 ed oggi disciplinati dagli artt. 172 e ss del codice di giustizia contabile approvato con D.lgs n. 174/2016) comunque giunge – contraddittoriamente – a ritenere infondata nel merito l’azione esercitata nel caso di specie (del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio), per gli stessi motivi di carattere processuale sopra evidenziati, laddove la Sez. Veneto afferma l’impossibilità di una “…surroga dell’azione di responsabilità che compete al P.M. contabile…”, e, dunque, l’insussistenza di una legitimatio ad causam del cittadino elettore che agisca a tale titolo.
Circa l’impossibilità di introdurre un’azione di responsabilità di esclusiva competenza del P.M. contabile attraverso i giudizi ad istanza di parte previsti dagli artt. 172 e ss del c.g.c., si è espressa anche Sez. Marche con sentenza n. 98/2018.