Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 28847 del 19 ottobre 2020
L’istruttoria dibattimentale aveva accertato che presso la farmacia X erano state acquisite due prescrizioni di Andriol, farmaco a base di testosterone, rilasciate dal dott. Y ; mentre in un primo momento il dott. Y aveva affermato di aver prescritto il farmaco al proprio suocero di 89 anni, da poco operato alla prostata, il farmacista aveva ammesso di aver venduto, in realtà, anabolizzanti in assenza di prescrizione medica ad una sola persona e che, pertanto, aveva chiesto al dottore il rilascio delle due prescrizioni di comodo, su ricettari liberi.
Dal punto di vista dell’inquadramento della fattispecie, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con una non recente ma incontestata pronuncia (Sez. U, sentenza n. 18056 del 24/04/2002, Panarelli ed altro, Rv. 221404), che ha chiarito che per i certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, l’art. 481 cod. pen. prevede uno speciale titolo di reato per le falsità ideologiche, in quanto atti che hanno rilevanza pubblica perchè certificazioni, ma natura privata in quanto provenienti da soggetti non investiti di pubbliche funzioni.
Pertanto, “I certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità sono attestazioni private qualificate di una particolare rilevanza pubblica, che ne giustifica la tutela anche contro le falsità ideologiche, punite a norma dell’art. 481 cod. pen.”
Non vi è alcun dubbio, quindi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che la prescrizione medica, documento compilato da un esercente la professione sanitaria, abbia duplice natura: di atto certificativo, da un lato, in quanto presuppone una condizione di malattia o, comunque, di sofferenza del soggetto che richiede la somministrazione della terapia prescritta; per altro verso, se ne apprezza la natura autorizzativa, in quanto la prescrizione rende fruibile detto diritto, consentendo all’amministrazione, tramite il servizio farmaceutico, la vendita del medicinale stesso, con rimozione di ogni ostacolo alla erogazione, escluse le ipotesi di farmaci “da banco”, per i quali la vendita è libera, essendo gli stessi commerciabili a prescindere da prescrizione medica.
E’ stato già affermato dalla giurisprudenza sul tema, che il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative deve ritenersi sussistente in tutti i suoi elementi quando il giudizio diagnostico espresso dal medico certificante si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio medesimo, che siano non rispondenti al vero, e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione (Sez. 5, sentenza n. 13509 del 13/01/2015, Vabba, Rv. 263066; Sez. 5, sentenza n. 6934 del 16/02/1981, Grassi, Rv. 149762; Sez. 5, sentenza n. 9412 del 03/07/1979, Gavazzi, Rv. 143386; Sez. 5, sentenza n. 2514 del 14/12/1977, dep. 06/03/1978, Cristiani, Rv. 138192; Sez. 6, sentenza n. 11482 del 24/05/1977, Coluccia, Rv. 136820; Sez. 1, sentenza n. 1073 del 25/06/1969, Pietrocola, Rv. 113207).