Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 32174 dep. il 17 novembre 2020
Un Sindaco avendo assunto la presidenza della seduta del Consiglio Comunale che doveva esaminare, tra gli altri temi all’ordine del giorno, la mozione presentata dai consiglieri di minoranza volta a sollecitare la costituzione di parte civile del Comune nel processo nei confronti dello stesso sindaco, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, con la condotta consistita nel sospendere e poi sciogliere la seduta stessa, cagionava ai consiglieri presentatori della mozione ed al Comune l’ingiusto danno consistito nell’impedire che il Consiglio Comunale discutesse e si pronunciasse sulla anzidetta mozione ai fini della successiva costituzione di parte civile nel processo pendente nei suoi confronti per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale e concussione in danno di dipendenti del Comune stesso.
L’art. 323 cod. pen. nel descrivere la condotta del delitto di abuso d’ufficio stabilisce, con norma immediatamente precettiva, che vi è l’obbligo di astenersi per il soggetto attivo del reato, sia esso pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, “in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto”, oltre poi a prevedere, “negli altri casi prescritti”, il rinvio ad altre disposizioni normative extra-penali che impongano il medesimo obbligo. L’ad.78, co.2, T.U.E.L. prevede per gli amministratori – nella cui nozione rientrano anche il presidente del Consiglio comunale ed il sindaco per come specificato dall’art. 77, comma 2, del medesimo testo normativo – che gli stessi “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
Nel caso in esame è evidente come alla violazione dell’obbligo di astensione abbia fatto seguito anche l’ingiustizia del danno arrecato, attraverso l’indebito esercizio del potere di sospendere la seduta del consiglio, impedendo in tal modo che i consiglieri di minoranza potessero discutere prima e poi votare la mozione ritualmente messa all’ordine del giorno nel corso di quella medesima seduta.
Si deve rammentare che la ingiustizia del danno può senz’altro essere ravvisata anche rispetto alla lesione di diritti politici, come avvenuto nel caso di specie, la cui lesione trova peraltro una specifica e più generale tutela penale nei delitti contro i diritti politici del cittadino di cui al capo III del Titolo I del codice penale ed in particolare nel delitto previsto dall’art. 294 cod. pen., ma che al di fuori di detta ipotesi, può assumere rilevanza penale, nella specie del delitto di abuso di ufficio, quando tale lesione consegua ad una violazione dei doveri di imparzialità e terzietà che connotano l’esercizio dei poteri dei pubblici ufficiali, in presenza degli altri presupposti della condotta afferenti il dolo intenzionale richiesto per l’integrazione del delitto punito dall’art. 323 cod. pen.