L’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto un nuovo sistema di determinazione delle capacità assunzionali dei comuni, incentrato non più sul criterio del turn over, ma su quello (maggiormente flessibile) della sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
Tali disposizioni sono state attuate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno del 17 marzo 2020, prevedendo l’effettiva decorrenza del nuovo regime dal 20 aprile 2020 ed individuando, tra l’altro, i valori-soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto fra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
Nel dettaglio, sono state individuate due distinte soglie che danno luogo a tre possibili casistiche: a) comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (c.d. “virtuosi”), b) comuni con moderata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, c) comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (c.d. “non virtuosi”).
Ciò posto, in relazione al quesito formulato, si tratta di comprendere se (ed eventualmente in quale misura) siano consentite, alla luce del novellato quadro normativo, assunzioni “eterofinanziate” per comuni rientranti nell’ultima delle classi elencate.
Il collegio ha ritenuto affermare che gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere.