Il virus nel pc che scarica la PEC non giustifica il Comune

Corte dei Conti, sezioni Riunite, sentenza n. 36/2020

Il Collegio ritiene di dover esaminare in via preliminarel a richiesta di rimessione in termini. Il ricorso avverso la deliberazione della Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 123 del c.g.c., deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata. La deliberazione n. 145/2019 della Sezione regionale di controllo per la Calabria è stata trasmessa agli organi comunali tramite PEC. Secondo quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata,ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore(art. 45).

Nel caso specifico non risulta provata la non imputabilità della causa che, secondo il ricorrente, non ha consentito l’effettiva conoscenza della deliberazione. Ciò in quanto, seppure un apparecchio hardware fosse stato infettato, l’Amministrazione comunale avrebbe comunque potuto visionarela posta certificata da altra postazione.

Anche le caratteristiche del virus richiamato dalla ditta (crypto locker)il quale inserisce in genere nel sistema un alert del malfunzionamento, finalizzato ad ottenere un corrispettivo per l’operazione di pulizia del pc, inducono a ritenere che l’Amministrazione avrebbe potuto attivarsi tempestivamente per la risoluzione del problema. Non è dato sapere, ancora, in quale data l’Amministrazione è stata posta nelle condizioni di intervenire sul virus,non avendo la ditta specificato la data in cui ha effettuato il sopralluogo ed essendo la data riportata nella nota (8 gennaio 2020) riferibile con certezza solo all’attestazione del mancato funzionamento. Tra l’altro il Comune avrebbe potuto attivarsi per acquisire diversamente la deliberazione, anche in considerazione del fatto che trattavasi di una procedura alla quale l’Amministrazioneaveva partecipato attivamente e attenzionata in via prioritaria, anche per le dimensioni dell’Ente. Ritiene di conseguenza il Collegio fondata l’affermazione della Procura generale circa la grave negligenza dell’Amministrazione nell’uso della posta elettronica certificata, anche in considerazione dell’indiscussa valenza della stessa per la vita di un ente. Tale negligenza esclude la non imputabilità dell’evento riportatodal ricorrente a giustificazione della richiesta di rimessione in termini

Comments are closed.