Corte di Cassazione, sentenza n. 26605 del 23 novembre 2020
Ad avviso dell’INPS non è possibile fruire più di una volta del congedo biennale nell’arco della vita lavorativa come specificato dal decreto ministeriale del 21 luglio 2000 n. 278, che parla espressamente di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Infatti nel proprio sito l’INPS scrive che non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”; un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge o la parte dell’unione civile).
Ma il Collegio ha ritenuto la tesi infondata. Infatti, ha continuato, va data continuità al precedente specifico di questa Corte di cassazione 5 maggio 2017 n. 11031, nonché alle considerazioni svolte da Cassazione n. 4623 del 2010, in materia di fruizione dei permessi di cui all’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, nel caso di genitore di più figli affetti da handicap grave.
Le norme, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost., possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni – in effetti non superabile nell’arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori – si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.
L’agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il nucleo familiare in sè, ovvero il lavoratore onerato dell’assistenza, bensì la persona portatrice di handicap (cfr. Corte cost. n. 19 del 2009).
Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie al D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 4 che ha modificato del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’art. 42 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa….” Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto n. 119 del 2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle indicazioni fornite dalla Circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare INPDAP del 12.3.2004 n. 31).