Anche per gli specialisti ambulatoriali (SAI) vige il divieto di rapporti di lavoro con altre strutture convenzionate

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 106 del 13 novembre 2020

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dr. X, in qualità di medico convenzionato SAI dell’Y per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Y della somma di euro 29.343,41 a titolo di danno erariale cagionato per aver svolto attività professionale presso strutture accreditate al SSN in costanza di rapporto di lavoro con la predetta Y.

La vertenza ha tratto origine da una segnalazione del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza, avente ad oggetto l’attività libero – professionale svolta da alcuni medici, dipendenti di diverse aziende sanitarie, presso ambulatori privati convenzionati in violazione della normativa costituzionale e contrattuale e, in particolare, dell’art. 4 comma 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che stabilisce il c.d. principio dell’unicità del rapporto di lavoro con il SSN.

Il dott. X, già dipendente dell’Y, a decorrere dall’1.5.2010 era stato collocato in quiescenza e, successivamente, ha svolto, in favore della medesima AUSL, senza soluzione di continuità vari incarichi di specialista ambulatoriale interno (SAI), nella specialità di Ortopedia e Traumatologia, dapprima per sei ore settimanali e poi per otto ore settimanali. In relazione a ciascuno di detti incarichi il dr. X aveva sottoscritto un’autocertificazione informativa relativa alla sussistenza di cause di incompatibilità, omettendo di barrare la casella relativamente al punto: “operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le Aziende per l’esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 43 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e dell’art. 8-ter del D.lgs. n. 229/99” ovvero esplicitamente rendendo dichiarazione negativa. La Guardia di Finanza ha, tuttavia, accertato che il dott. X aveva instaurato un rapporto di lavoro con il Poliambulatorio Z, struttura sanitaria convenzionata dal 2010, in qualità di medico specialista di ortopedia, attività attestata dall’avvenuta emissione di fatture per prestazioni professionali. I compensi accertati per l’attività libero – professionale svolta presso il Poliambulatorio Z da parte del Dr. X per il periodo considerato ammontano ad euro 51.480,54 Sotto il profilo oggettivo dalla condotta del convenuto è derivato in capo all’Azienda Y un danno diretto, consistente nell’aver dato corso ad un incarico retribuito che non avrebbe potuto essere affidato e, pertanto, l’ammontare del danno va individuato negli emolumenti corrisposti per l’intero periodo all’odierno convenuto, pari a euro 31.107,94 al lordo delle ritenute (SS.RR. n. 24/2020/QM/SEZ), come risulta dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza (doc 1 allegato all’atto di citazione), benchè da contenersi nei limiti della domanda di euro 29.343,91. Ritiene tuttavia il Collegio di dover valutare positivamente le domande formulate in via subordinata dal convenuto e, quindi, che l’ammontare del danno possa essere ridotto, tenuto conto dell’utilitas conseguita dall’Azienda ULSS, consistente nell’aver garantito alla comunità assistita l’offerta di prestazioni sanitarie specialistiche in un’area particolarmente svantaggiata dal punto di vista logistico, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, della legge 20/94 ed in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, in euro 6.000,00.

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