Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, deliberazione n. 107/2020/PAR
L’art. 19 comma 6 recita che alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione
Tale disposizione va, tuttavia, letta in combinato disposto con l’art. 33, comma 3, d.l. 223/2006 che prevede testualmente: «I limiti di eta’ per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».
Ne deriva, come in più occasioni affermato dalla magistratura contabile, che ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, opera, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, con la conseguenza che, se per un verso non sussistono preclusioni al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, è pur vero che in base alla norma da ultimo richiamata, è necessario che il soggetto cui viene conferito l’incarico dirigenziale non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (in tal senso, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 144/2019/PAR).
Come è noto, i dubbi sorti circa l’applicabilità dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 anche agli enti locali sono stati fugati dal legislatore nel 2009 che, con l’art. 40, comma 1, lett. f) del d.lgs. 150/2009), ha inserito nell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, il nuovo comma 6-ter che oggi espressamente prevede che le disposizioni di cui al comma 6 «si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2» e cioè a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui le regioni, le province e i comuni.