Corte di Cassazione, sentenza n. 26844 del 25 novembre 2020
La Corte, conformandosi al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, secondo cui il diritto all’indennizzo andava riconosciuto anche ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n.695 del 1959 – con applicazione del termine triennale per la proposizione della domanda tenuto conto del disposto dell’art. 5-quater del d.l.n.73 del 2017 convertito in legge n.119 del 2017 – riteneva tempestiva la domanda presenta il 31 ottobre 2005 dovendo presumersi la consapevolezza delle manifestazioni cliniche, conseguenti alla vaccinazione e all’entità delle lesioni, dalla certificazione vaccinale ottenuta il 26 agosto 2004 e dimostrata l’esistenza del nesso causale, tra vaccinazione e malattia, dalla mancata contestazione nella memoria di costituzione in primo grado del Ministero e dal concorrente indizio rappresentato dal giudizio della Commissione medica di verifica, contestato, dal Ministero, solo quanto all’inidoneità a rappresentare la volontà dell’amministrazione e non anche per l’affermata sussistenza del nesso eziologico.