Consiglio di Stato, sentenza n. 7640 del 2 ottobre 2020
Deve ammettersi il diritto degli alunni di un Istituto in cui si applica il modello scolastico “modulare”, diverso dal tempo pieno, di 30 ore settimanali, di non pranzare alla mensa scolastica ma di consumare alimenti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei docenti, secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza-
Tutte le disposizioni, soprattutto quelle di fonte primaria, dimostrano in modo univoco che l’interesse pubblico connesso all’esercizio delle mense scolastiche trascende quello dei singoli utenti, allievi delle varie istituzioni scolastiche che le ospitano, per interessare il più vasto ambito della salute e dell’economia nazionali. In altri provvedimenti, del resto, gli affidamenti dell’esercizio delle mense scolastiche sono esattamente definiti concessioni di servizi pubblici locali di rilevanza economica, e i relativi capitolati contratti di servizio.
Con riferimento al caso sottoposto al proprio esame, la Sezione ha preliminarmente ricordato che la vigilanza, durante il tempo mensa, deve essere affidata in ogni caso al personale insegnante, dato che nell’orario obbligatorio è compreso anche quello dedicato alla refezione.
Il servizio di mensa scolastica è definibile, in base alle disposizioni vigenti, non soltanto “facoltativo a domanda individuale” (così il decreto del Ministero dell’interno 31 dicembre 1983, recante “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, pubblicato nella G. U. 17 gennaio 1984, n. 16, che al n.10 definisce tali le mense, comprese quelle ad uso scolastico), ma anche come strumentale all’attività scolastica e tuttavia strettamente collegato al diritto all’istruzione (il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, all’art.6 dispone infatti per i servizi di mensa, che “… laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all’articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati … nei limiti dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati”).
La richiesta di consumare individualmente il proprio pasto in linea di principio deve dunque ammettersi e può essere accolta, seppure secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, in applicazione analogica dell’art. 26, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (su tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed in ogni caso sotto la vigilanza del corpo docente.