I regali di modico valore, sebbene in sè leciti, possono essere valutati come suggestivi di una possibile illiceità

Corte di Cassazione, sentenza n. 34362 del 3 dicembre 2020

Il richiamo al Codice di comportamento per il personale delle Dogane – ove, in deroga al divieto di accettare danaro o altre utilità, si consente di ricevere regalie di modico valore – é pertinente, ma non può essere liquidato in una questione di valore economico del donativo: basterà al riguardo considerare che, in tema di corruzione, la dazione di regali che siano correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui é interessato il privato, non può essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000. (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, Scapolan, Rv. 271496).

Nella specie, risulta invero rilevante il fatto che il dipendente ricevesse donativi costituiti da pezzi di carne contestualmente all’espletamento di pratiche di verifica doganale relative, fra l’altro, a prodotti della macellazione: un comportamento che, sebbene non sia stato poi considerato come rilevante sul piano della responsabilità penale (in relazione al quale, cioé, il dipendente venne assolto), é stato correttamente valutato dalla Corte di merito come suggestivo di una possibile illiceità – specie considerando che esso veniva associato a ulteriori elementi di indagine deponenti per l’effettuazione di controlli troppo benevoli sulla merce in transito presso lo stabilimento – e tale da essere qualificato come gravemente colposo e, dunque, ostativo al riconoscimento dell’indennizzo richiesto. Si rammenta che la nozione di “colpa grave”, ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione, caratterizza le condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, é incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019 – dep. 20/06/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458); e, nel caso di specie, il percorso argomentativo seguito dalla Corte partenopea si appalesa del tutto corretto ed esaustivo al riguardo.

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