Vaccino contro il COVID-19: renderlo obbligatorio o no? Molti, anche autorevoli autori, stanno dibattendo su tale tema, e molti cittadini e politici a loro volta dibattono sui social esprimendo le proprie posizioni. In tutto ciò, però, si è dimenticato un “tassello” fondamentale: il fondo indennizzi.
Già, perchè ogni vaccino, così come ogni farmaco, non può essere a zero-effetti-collaterali.
Per una percentuale di vaccinati, si spera la più piccola possibile, ci saranno effetti collaterali, e per alcuni di questi non si può assolutamente escludere che gli effetti possano essere invalidanti. I dati della sperimentazione sono confortanti in tal senso, perchè non sono state registrate reazioni di livello 4, tali cioè da rendere necessario il ricovero (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577)1, ma è ovvio che i dati su poche decine di migliaia di persone non possono portare ad escludere reazioni avverse quando il vaccino sarà somministrato a miliardi di individui.
Tornando all’aspetto giuridico, la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 27101 del 25 ottobre 2018) ha recentemente ricordato che in tema di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, c’è stata la declaratoria di illegittimità costituzionale, con la sentenza 26 aprile 2012, n. 107, dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 210, nella parte in cui non prevedeva, anche per tali vaccinazioni, il diritto all’indennizzo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 107 citata ha, in motivazione, precisato che: «In un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo».
L’ulteriore espansione dei benefici previsti dalla legge n. 210 al di là dell’area delle vaccinazioni obbligatorie si è registrato, ancora, in riferimento ai danni irreversibili a seguito di vaccinazione antinfluenzale, non obbligatoria ma raccomandata, almeno per alcune categorie di persone.
La Corte costituzionale, con la sentenza 22 novembre 2017, n. 268, ridisegnando, ancora una volta, l’asse portante della tutela indennitaria (art. 1, comma 1, legge n. 210), con la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale, ha ribadito, con parole che si intendono qui rimarcare, che nella prospettiva incentrata sulla salute quale interesse anche obiettivo della collettività, non vi è differenza, qualitativa, tra obbligo e raccomandazione per essere l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione.
Quindi, ha concluso la Suprema Corte, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, vi è un naturale svilupparsi di un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, il che rende giustificata la traslazione in capo alla collettività degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano.
A completamento, giova citare una parte del parere del Consiglio di Stato, commissione speciale, 26 settembre 2017, n. 2065 in materia di vaccinazioni obbligatorie, in risposta ad un articolato quesito di una Regione, di cui l’ultima parte era del seguente tenore:
c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sent. n. 307 del 1992 cit. e v. … legge n. 210 del 1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale “trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura” (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall’art. 2043 c.c.: sent. n. 307 del 1990 cit.”.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la Costituzione (art. 32), contrariamente a quanto divisato dai sostenitori di alcune interpretazioni riduzionistiche del diritto alla salute, non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti trattamenti sanitari obbligatori (anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli, ossia dei bambini e di chi è già ammalato.
Quindi la salute non è solo oggetto di un diritto (variamente declinabile come diritto alla cura e diritto di non curarsi e comunque ad esprimere un consenso informato alla cura), ma è anche un interesse della collettività; sicché, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2 giugno 1994, n. 218, la tutela della salute implica anche il “dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri”.
Sulla base del riferito disposto costituzionale, dunque, la copertura vaccinale può non essere oggetto dell’interesse di un singolo individuo, ma sicuramente è d’interesse primario della collettività e la sua obbligatorietà – funzionale all’attuazione del fondamentale dovere di solidarietà rispetto alla tutela dell’altrui integrità fisica – può essere imposta ai cittadini dalla legge, con sanzioni proporzionate e forme di coazione indiretta variamente configurate, fermo restando il dovere della Repubblica (anch’esso fondato sul dovere di solidarietà) di indennizzare adeguatamente i pochi soggetti che dovessero essere danneggiati dalla somministrazione del vaccino e di risarcire i medesimi soggetti, qualora il pregiudizio a costoro cagionato dipenda da colpa dell’amministrazione.
E’ quindi indispensabile, qualunque sia la scelta del legislatore in merito al vaccino, cioè se renderlo obbligatorio o solamente “raccomandato”, prevedere un adeguato fondo indennizzi per risarcire coloro che dovessero riportare dei danni, permanenti o transitori, in conseguenza della vaccinazione, appunto perchè “la copertura vaccinale può non essere oggetto dell’interesse di un singolo individuo, ma sicuramente è d’interesse primario della collettività”, fermo restando il dovere della Repubblica (anch’esso fondato sul dovere di solidarietà) di indennizzare adeguatamente i pochi soggetti che dovessero essere danneggiati dalla somministrazione del vaccino.
1More BNT162b2 recipients than placebo recipients reported any adverse event (27% and 12%, respectively) or a related adverse event (21% and 5%). This distri-bution largely ref lects the inclusion of transient reactogenicity events, which were reported as adverse events more commonly by vaccine recipi-ents than by placebo recipients. Sixty-four vac-cine recipients (0.3%) and 6 placebo recipients (<0.1%) reported lymphadenopathy. Few partici-pants in either group had severe adverse events, serious adverse events, or adverse events leading to withdrawal from the trial. Four related serious adverse events were reported among BNT162b2 recipients (shoulder injury related to vaccine ad-ministration, right axillary lymphadenopathy, paroxysmal ventricular arrhythmia, and right leg paresthesia). Two BNT162b2 recipients died (one from arteriosclerosis, one from cardiac arrest), as did four placebo recipients (two from unknown causes, one from hemorrhagic stroke, and one from myocardial infarction). No deaths were con-sidered by the investigators to be related to the vaccine or placebo. No Covid-19–associated deaths were observed.