La contrattazione integrativa non può stabilire nuove indennità (in tema di preparazione di farmaci antiblastici)

Corte di Cassazione, sentenza n. 28412 del 14 dicembre 2020

A norma del comma 6 del richiamato articolo 44, al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;

b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000;

c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000».

Sulla interpretazione della disposizione si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’indennità spetta soltanto al personale infermieristico addetto ai servizi in essa indicati — intesi quali articolazioni strutturali dell’organizzazione sanitaria—mentre non rileva il tipo di patologia con il quale l’infermiere può venire in contatto, quale che sia la struttura in cui opera ( ex aliis: 04 giugno 2020 nr. 10610; Cass. 25 giugno 2018 nr. 16701; Cass. n. 19042 del 2017; Cass. n. 460/2015; 5566/2014).

Il successivo comma 9 dell’articolo 44 delega la contrattazione decentrata ad estendere l’ambito delle predette indennità, nei seguenti termini: «In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 43, comma 2, punto 2), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento».

Questa Corte si è già espressa nell’arresto del 4 giugno 2020 nr. 10609 in ordine ai limiti della predetta delega. Si è ivi evidenziato che il comma 9 dell’articolo 44 abilita la contrattazione decentrata, in una delimitata cornice di spesa, ad estendere la erogazione della indennità di cui al precedente comma 6 ad operatori del ruolo sanitario diversi dal personale infermieristico, purché impiegati nei servizi indicati nel medesimo comma 6. Si è dunque escluso, per contrasto con il dato testuale, che la norma abbia consentito alla contrattazione decentrata di estendere la indennità al personale infermieristico operante in servizi diversi da quelli individuati dal più volte richiamato comma 6.

A tale principio si intende assicurare in questa sede continuità. La previsione, secondo il chiaro tenore letterale, consente alla contrattazione decentrata di riconoscere la indennità prevista dal comma 6 (non solo al personale infermieristico ma anche) ad «altri operatori del ruolo sanitario» nell’ambito dei seguenti servizi: terapie intensive, sale operatorie, terapie sub-intensive, servizi di nefrologia e dialisi, servizi di malattie infettive.

Non appare, pertanto, corretta, la interpretazione accolta dal giudice dell’appello, secondo cui l’articolo 44 comma 9 del CCNL 1 settembre 1995 delegherebbe la sede decentrata ad individuare altre «particolari condizioni di lavoro»— (nella fattispecie di causa, la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici)— in presenza delle quali riconoscere un’indennità accessoria. Erroneamente si afferma che la contrattazione decentrata sarebbe stata abilitata ad istituire nuove indennità accessorie collegate a particolari condizioni di lavoro.

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