Corte di Cassazione, sentenza n. 28413 del 14 dicembre 2020
Come è noto, fin da Cass. 27 aprile 2010, n. 10009, questa Corte ha costantemente ritenuto che «in tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall’art. 10, comma 3, del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l’Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale» (in senso analogo poi, tra le molte, Cass. 22 settembre 2015, n. 18679); è stato altresì di recente confermato (Cass. 28 maggio 2019, n. 14508) che affinché «sussista il presupposto del conferimento ‘formale’ dell’incarico di coordinamento, si richiede che: a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b) l’incarico sia stato assegnato da coloro che hanno II potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente; c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589)» e che «il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell’indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. n. 1009/2010 cit.) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199)».
Il giudice di secondo grado, affermando che il conferimento dell’incarico ed il suo riconoscimento formale da parte del Primario e direttore del reparto, che senza dubbio è munito dei poteri conformativi del personale ad esso sottoposto, non sarebbe idoneo all’attribuzione del diritto, per il quale sarebbe stato necessario un atto dell’organo preposto ad esprimere la volontà dell’ente ed a stabilire il relativo impegno finanziario, si è discostato da tale consolidato orientamento e la sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che nel decidere si atterrà ai principi sopra richiamati e qui da aversi per riaffermati.