Il Collegio osserva che gli artt. 613 e ss del R.D. 827/1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), che prevedono l’obbligo di resa del conto da parte degli eredi dell’agente contabile deceduto e la loro responsabilità, vanno applicati facendo il necessario riferimento ai sopravvenuti principi della personalità della responsabilità e della intrasmissibilità di essa agli eredi, posti dal successivo art.1, c. 1, della legge n.20/1994, quest’ultimo applicabile anche nelle ipotesi di giudizio di conto (ex plurimis Sez. Calabria n. 100/2015, Sez Toscana n. 272/2017). Da quanto innanzi, consegue la necessità di una valutazione circa la sussistenza del debito ed i presupposti per l’eventuale trasmissione di esso agli eredi – circoscritta alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi- che richiede comunque preliminarmente un esame della regolarità del conto, che può essere utilmente svolto anche sulla base di conti compilati d’ufficio, come nella fattispecie in giudizio. Inoltre, “…non può trascurarsi che nella materia dei conti giudiziali sussiste l’interesse pubblico all’accertamento officioso della regolarità delle gestioni contabili, con particolare riguardo al principio di continuità delle gestioni, anche ai fini della esatta determinazione del carico contabile che deve essere assunto dal contabile subentrante…” (Sez. Abruzzo n.73/2019).
In altri termini, il giudizio sul conto e la conseguente declaratoria di regolarità o irregolarità si pone in misura funzionale e strumentale anche alla individuazione di eventuali resti o rimanenze da riprendersi nelle rendicontazioni delle gestioni successive a quelle dell’agente defunto.