Nell’accesso agli atti “endoprocedimentale” non si deve dimostrare nessuna legittimazione

TAR Lazio, sentenza n. 5422 del 29/04/2019

L’orientamento giurisprudenziale prevalente manifesta un crescente favor verso l’ampliamento dell’ostensibilità degli atti concernenti i procedimenti relativi a titoli abilitativi edilizi, anche su richiesta di vicini e, a maggior ragione, su richiesta dello stesso proprietario che ha attivato il procedimento: nei confronti dei soggetti terzi il diritto di accesso trova fondamento negli artt. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm. (c.d. “accesso esoprocedimentale“), per cui, trattandosi di soggetto estraneo al procedimento amministrativo, deve dimostrare specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante collegato agli atti di cui chieda l’esibizione.

Nel caso del soggetto che è direttamente interessato, invece, trattandosi di soggetto partecipante al procedimento amministrativo, ciò non è necessario, essendo l’accesso tutelato dall’art. 10 della predetta legge (c.d. “accesso endoprocedimentale“), per cui null’altro deve dimostrare per legittimare l’istanza ostensiva nei confronti dei relativi atti e documenti se non la veste di parte dello stesso procedimento (vedi, da ultimo, TAR Campania, sez. VI, n. 3963/2017; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 06/05/2008, n.1278; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2068/2006);

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