L’art 6 bis comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 riguarda una specifica causa di riduzione del fondo conseguente all’esternalizzazione, mentre l’art. 33, comma 2 del DL. n. 34/2019,, interviene nella materia della determinazione del “limite al trattamento accessorio”, adeguandolo “in aumento o in diminuzione”, rispetto a quello di cui all’, “per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La norma vuol e cioè garantire il valore medio pro-capite del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018.
Il fondo per la contrattazione decentrata acquista per effetto di detta norma una connotazione flessibile e dinamica (Sezione di controllo Lombardia delib. 95/2020/PAR). In caso di esternalizzazione di servizi la riduzione dei fondi della contrattazione, prevista dal comma 2 dell’art. 6 bis, deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.