Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n 24 del 12 ottobre 2020
In tema di danno erariale conseguente all’ indebita percezione, da parte del dipendente pubblico, di non dovuti emolumenti, si registrano notoriamente da tempo antitetici indirizzi giurisprudenziali sia delle sezioni territoriali che di appello. In taluni casi si è affermata, sebbene talvolta con alcuni distinguo, la necessità di quantificare il nocumento patrimoniale suddetto al netto delle ritenute fiscali a titolo di Irpef, in applicazione della cosiddetta “regola dei vantaggi” di cui all’articolo 1, comma 1bis, della legge n. 20 del 1994. Peraltro, più recentemente, sembrerebbe aver prevalso la tesi contraria in base alla quale la determinazione del danno dovrebbe essere al lordo delle ritenute suddette, salvo recupero postumo dell’eccedenza con quanto concretamente percepito da parte dello stesso dipendente, attraverso il meccanismo del rimborso fiscale.
La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, ha enunciato il seguente principio di diritto “In ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”.