L’indebito deve essere recuperato al lordo delle ritenute: così le Sezioni Riunite della Corte dei Conti

Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n 24 del 12 ottobre 2020

In tema di danno erariale conseguente  all’ indebita percezione, da parte del dipendente pubblico, di  non dovuti emolumenti, si registrano notoriamente da tempo  antitetici indirizzi giurisprudenziali sia delle sezioni territoriali  che di appello.  In taluni casi si è  affermata, sebbene talvolta con alcuni distinguo, la necessità di  quantificare il nocumento patrimoniale suddetto al netto delle  ritenute fiscali a titolo di Irpef, in applicazione della cosiddetta  “regola dei vantaggi” di cui all’articolo 1, comma 1bis, della  legge n. 20 del 1994.  Peraltro, più recentemente, sembrerebbe aver prevalso la tesi contraria in base alla  quale la determinazione del danno dovrebbe essere al lordo  delle ritenute suddette, salvo recupero postumo dell’eccedenza  con quanto concretamente percepito da parte dello stesso  dipendente, attraverso il meccanismo del rimborso fiscale. 

La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, ha enunciato il seguente principio di diritto “In ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di  emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o,  comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica  Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo  delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi  liquidati a tale titolo”. 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *