La Cassazione smentisce la Corte dei Conti: in caso di assenteismo, il danno all’immagine non si produce

Corte di Cassazione sezione Penale, sentenza n. 35447 del 11 dicembre 2020

Il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto alcuni impiegati pubblici responsabili dei fatti di reato loro ascritti, ovvero degli episodi di allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro ed aveva inoltre condannato le imputate al risarcimento dei danni patiti dall’amministrazione.

La difesa ha eccepito che la condanna al risarcimento del danno all’immagine è stata pronunciata in relazione ad una ipotesi di reato estranea al novero di quelle contemplate dal richiamato art. 17 comma 30ter, del DL n. 78 del 2009 e dell’art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97.

La Suprema Corte, diversamente pronunciando rispetto alle recenti sentenze della Corte dei Conti (ex multis cfr https://iusmanagement.org/2020/06/11/la-risarcibilita-del-danno-allimmagine-in-ipotesi-di-assenteismo-opera-indipendentemente-dalla-condanna-penale/ ), ha statuito, che il rinvio operato dal tuttora vigente art. 17 comma 30ter della legge del 2009 a quella del 2001 è assolutamente specifico in quanto, nel consentire la risarcibilità del danno all’immagine, ha previsto che ciò sia possibile “… nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 (della legge) 27 marzo 2001, n. 97” ovvero richiamando proprio “quei casi” e “quei limiti” allora individuati dal legislatore e che continuano a far parte integrante della disposizione di legge il cui contenuto era stato in tal modo delineato e oggettivamente determinato.

In definitiva, quindi, dovendosi ritenere tuttora vigente la limitazione all’azione risarcitoria per il danno all’immagine ai soli reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Nel caso di specie si è invece in presenza di un reato “comune”, sicché la sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata annullata con riguardo alle statuizioni civili, che sono state eliminate.

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