L’evidente violazione del patto di stabilità può integrare l’abuso d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione quinta Penale, sentenza n. 37517 del 28 dicembre 2020

Fattispecie di abuso d’ufficio relative alle determine sindacali n. 1 del 4.1.2010 e n. 15 dell’1.4.2010, con cui l’imputato, nella sua qualità di sindaco pro tempore del comune, aveva confermato la nomina di esperto del sindaco in materie amministrative dell’avv. OMISSIS, per un complessivo periodo di sei mesi. Ed invero anche in questo caso i giudici di merito hanno reso puntuale e coerente motivazione, sottolineando ancora una volta, come “benché la legge riconoscesse al sindaco la possibilità di nominare un esperto, il conferimento di tale incarico è avvenuto, analogamente a quanto già sostenuto per le altre delibere oggetto di questo giudizio, in violazione del divieto di nuove assunzioni gravante sugli enti strutturalmente deficitari”, con conseguente danno patrimoniale per l’ente, derivante dal pagamento di emolumenti, ingiustamente corrisposto, in quanto non dovuti. Sulla base, dunque, di un atto macroscopicamente illegittimo, in quanto adottato in violazione del patto di stabilità e del relativo divieto di nuove assunzioni in esso sancito, soffermandosi, peraltro, anche su ulteriori specifici profili, che consentono di ritenere l’atto viziato da “sviamento del potere dalla causa tipica”, non formanti oggetto di specifica critica da parte del ricorrente. Risulta, pertanto, assolutamente integrato, sotto il profilo oggettivo, con riferimento alle menzionate determine sindacali, il delitto di abuso d’ufficio, per il quale si richiede, come si è detto il requisito della cd. “doppia e autonoma ingiustizia”. Inappuntabile appare la motivazione dei giudici di merito con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo intenzionale, che, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, è stata desunta non solo dalla evidente violazione del patto di stabilità, ma anche dalla mancanza di congruità delle motivazioni relative all’effettiva necessità del conferimento dell’incarico; dalla natura amministrativa e non già di indirizzo politico e di controllo proprie del sindaco delle funzioni conferite; dalla genericità dell’incarico stesso e dall’omessa preventiva verifica di disponibilità di risorse interne.

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