Con riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi e alle forme di pubblicità non risulta conforme al dettato normativo la previsione, all’art. 7, comma 1, punti a) e b) del regolamento di un Comune, di due procedure differenziate a seconda dell’importo dell’incarico.
A differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, infatti, le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo dell’incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle già richiamate regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico.
Ne deriva che qualunque incarico, a
prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso relativo. Per tali ragioni è da escludere che, con riferimento agli incarichi di importo più contenuto, il comune possa limitarsi, in assenza di alcun riferimento alla doverosa pubblicizzazione della selezione ed alla garanzia della parità di accesso degli interessati, a ricorrere ad “apposita selezione comparativa”.
In merito alla pubblicizzazione dei bandi e degli avvisi pubblici, aspetto non specificamente disciplinato nel regolamento in esame, è necessario, inoltre, richiamare quanto previsto
dall’art.19 del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui “fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale,
le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di
personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
Infine, si evidenzia che l’art. 8 del regolamento in esame, nel disciplinare le procedure comparative per il conferimento degli incarichi, omette di utilizzare l’aggettivo “pubbliche”, che, invece, appare necessario per rimarcare il carattere pubblico e concorrenziale delle stesse.