Corte di Cassazione, sentenza n. 1505 del 25 gennaio 2021
La Corte territoriale ha premesso in fatto che l’orario di servizio degli appellati, tutti collaboratori professionali sanitari inquadrati nell’area D, era articolato in turni, sicché l’Azienda aveva corrisposto l’indennità riconosciuta ai dipendenti turnisti dall’art. 44 del CCNL 1.9.1995 che, al comma 12, prevede un’ulteriore maggiorazione, pacificamente corrisposta ai ricorrenti, per i turni di servizio ricadenti in giorno festivo.
Il giudice d’appello ha escluso che, a fronte di detta disciplina specificamente volta a regolare la prestazione dei turnisti, i dipendenti potessero invocare anche l’applicazione dell’art. 9 che, in caso di lavoro reso nei giorni festivi infrasettimanali, consente al dipendente di richiedere o il riposo compensativo o il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall’Azienda, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l’indennità prevista dall’art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell’indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l’hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l’applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l’orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l’art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall’art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
Vedi anche:
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-della-sanita/orientamenti-applicativi/7584-sanita-comparto-turnazioni/9852-csan39a.html