L’ente può assicurare i dipendenti per colpa lieve

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 6/2021/PAR

Acclarata l’assenza, all’interno del d. lgs. n. 50/2016, di una norma che, riproducendo l’abrogato art. 112, comma 4-bis del d. lgs. n. 163/2006, obblighi l’ente all’assicurazione del verificatore con costi a proprio carico, la Sezione segnala un alternativo percorso giuridico che rimette alla facoltà dell’ente la possibilità di concludere simili polizze. 

Ordunque, procedendo nella disamina delle disposizioni contrattuali vigenti è dato individuare il fondamento giuridico di una polizza assicurativa a beneficio dei verificatori c.d. interni nell’art.43 del CCNL per il personale del comparto Regioni e autonomie locali (oggi comparto Funzioni locali) del 14 settembre 2000, riservato alla disciplina della “Copertura assicurativa”,che al punto 1 prevede che “Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.”

Con riferimento all’Area della Dirigenza soccorre l’art.38 (“Copertura assicurativa”) del relativo CCNL del 23 dicembre 1999 Regioni e autonomie locali in base al quale “1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave”

Il Collegio, sulla scorta delle riportate prescrizioni negoziali, valuta in termini positivi la facoltà per l’ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati dalla disciplina di fonte pattizia, limitatamente all’ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l’interesse dell’ente all’assicurazione dato che, in tal caso, il comune è esposto all’obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave

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