L’insegnante ritardatario non necessariamente è responsabile del danno agli alunni



Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sentenza n. 2/2021

Le accuse mosse dalla Procura attrice appaiono destituite di fondamento in ordine al rapporto di causalità; ciò, in virtù della palese interruzione del nesso causale tra condotta (ritardo all’appuntamento) ed evento (gravi lesioni riportate dall’alunno in seguito all’incidente); questo, infatti, è completamente estraneo all’inadempimento degli obblighi di servizio contestati al convenuto, avendo seguito un percorso causale sopravvenuto, del tutto nuovo e separato.
L’interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento si è verificata, infatti, con il sopravvenire di una serie causale autonoma, ossia di un percorso causale completamente atipico, di carattere anomalo ed eccezionale, da solo sufficiente a determinare l’evento.
In altri termini, le importanti lesioni riportate dall’alunno sono state determinate da fattori causali sopravvenuti, completamente estranei all’inadempienza del convenuto.
Invero, non avendo il OMISSIS OMISSIS “preso in carico”, assumendone la custodia, i suoi studenti (nei confronti dei quali non poteva quindi esercitare alcuna vigilanza, tant’è che li ha incontrati solo dopo che l’incidente era già avvenuto), non solo non risulta dimostrato l’“elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” che la condotta alternativa a quella contestata avrebbe evitato il danno, ma neppure il criterio di collegamento eziologico del “più probabile che non” appare soddisfatto, in quanto nel momento in cui il dirigente scolastico e i colleghi del OMISSIS OMISSIS hanno preso la decisione non solo di effettuare l’escursione invernale OMISSIS OMISSIS OMISSIS e di non disdire la gita scolastica per il cattivo tempo, ma anche di non aspettare l’arrivo dell’insegnate ritardatario, si è dato luogo ad una serie causale completamente autonoma, del tutto avulsa dalla condotta negligente contestata al convenuto.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte ritiene il Collegio che la domanda della Procura regionale non possa trovare accoglimento e che il convenuto debba essere dichiarato esente da responsabilità amministrativa e mandato assolto da ogni addebito per carenza del nesso causale.

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