Se non si completa il ciclo della valutazione, le indennità di risultato costituiscono danno erariale


Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n 134 del 3 febbraio 2021


Emerge che il Comune, fin dal 2013, era dotato di una chiara e completa disciplina relativa ai presupposti e alle modalità per il riconoscimento della retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di posizione organizzativa. Dalle Relazioni riportate si evince, con altrettanta chiarezza, per un verso, che, per gli anni in contestazione, tali presupposti non si erano concretizzati e le modalità non erano state rispettate, e, per altro verso, che i dipendenti titolari delle posizioni organizzative, seppure non interamente responsabili, avevano comunque avuto un ruolo nella mancata conclusione del ciclo di gestione della performance.
Non risulta che le posizioni organizzative avessero operato tutte in modo collaborativo ed impeccabile al fine di conseguire gli obiettivi, sia pure provvisori, fissati e al fine di consentire la tempestiva e corretta valutazione dei risultati, secondo le modalità normativamente previste.
Sicché, risulta del tutto arbitraria e irragionevole la decisione del Sindaco di conferire alle predette posizioni organizzative la retribuzione di risultato per le annualità in contestazione, sia pure in misura minima.
Avendo, il Sindaco, disposto il pagamento delle retribuzioni di risultato in assenza dei presupposti di legge, è evidente il nesso causale con il danno derivante dall’indebito esborso delle relative somme

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