TAR Pescara, ordinanza 53 del 3 febbraio 2021
L’A.S.L. aveva rigettato la richiesta di rinvio della prova pratica (ed eventualmente orale), avanzata in ragione della positività al COVID19 della concorrente, insieme al suo atto presupposto, il bando di concorso, con cui la Asl ha indetto concorso pubblico per un posto di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista, stabilendo, all’art. 9, l’esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta anche per causa di forza maggiore o caso fortuito e non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica.
Emerge che allo scopo di preservare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche dagli effetti della situazione emergenziale in atto, è stata introdotta una disciplina di settore che discrimina i casi in cui si rende opportuna la sospensione delle prove che richiedono la presenza contestuale dei candidati, da quelli in cui essa non opera per esigenze di natura prioritaria in quanto correlate alla necessità di assicurare una celere copertura dei posti disponibili.
In tale ultima ipotesi nulla è stato previsto a livello normativo con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando nella specie la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall’amministrazione, nel settore sanitario relativo al concorso in esame appare comunque prioritaria l’esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste.
Pertanto va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta.