Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 86 del 9 febbraio 2021
Il convenuto ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale esistente al tempo dei fatti in contestazione, evidenziando che, “nel periodo tra la fine degli anni novanta e il 2005 nessuna pronuncia delle Sezioni giurisdizionali regionali, nè delle Sezioni di appello della Corte dei Conti aveva cristallizzato il principio che per i casi di singoli incarichi della P.A. ad avvocati del libero foro fosse applicabile la normativa dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 (gia D.Lgs. n. 29/1993).
Piuttosto, era stata affermata, sia pure in via implicita, la possibilità e facoltà per gli Enti non soggetti al patrocinio legale dell’Avvocatura di Stato di conferire singoli incarichi defensionali a singoli professionisti, su base fiduciaria”.
La difesa evidenzia che il principio della non conferibilità di incarichi legali, se non a particolari condizioni e con specifiche forme, ha iniziato ad affermarsi dal 2010. E, quindi, l’applicabilità dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 agli incarichi legali defensionali conferiti dai Comuni è un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio.
In sostanza, si tratta un principio di acquisizione successiva rispetto alla condotta posta in essere dal convenuto. Ciò che vale a escludere la rimproverabilità soggettiva del convenuto stesso.
Il Collegio ritiene che debba trovare applicazione il principio di prevedibilità degli effetti della propria condotta.
Si tratta di un principio che trova riconoscimento nella giurisprudenza della Corte EDU e al quale si collegano i valori dell’accessibilità (accessibility) della norma violata e della prevedibilità (foreseeability) della sanzione: accessibilità e prevedibilità si riferiscono non alla sola astratta previsione della legge, ma anche alla norma “vivente”, quale risulta dall’applicazione e dalla interpretazione dei giudici.
Quest’ultima assume un ruolo decisivo nella precisazione del contenuto e dell’ambito applicativo della norma.
Accessibilità, conoscibilità del precetto e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie sono le parole chiave nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
La prevedibilità abbraccia non solo il momento della formazione della norma, ma anche quello dell’interpretazione della norma stessa.
La legge necessita di essere precisata nei suoi contorni applicativi dalle decisioni dei giudici chiamati a darvi o a non darvi applicazione.
La giurisprudenza assume quindi un ruolo co-formativo e, al contempo, con-formativo della norma: al giudice è affidata la responsabilità di orientare la condotta dei consociati, i quali hanno diritto di fare affidamento sull’interpretazione del precetto fornita dalla giurisprudenza e di regolare conseguentemente il proprio comportamento, senza rischiare di essere sorpresi ex post da un’interpretazione della norma non prevedibile al momento della condotta.
Il principio di prevedibilità importa il divieto di considerare come illecito un fatto che, secondo l’interpretazione della norma vigente al momento del fatto, non costituiva al tempo un illecito.
La dimensione del principio di prevedibilità, elaborato in materia penale, per la sua valenza assiologica e per il suo fondamento sovranazionale (art. 7 CEDU), abbraccia anche l’ambito della responsabilità amministrativa, che della responsabilità penale condivide il carattere sanzionatorio di una condotta antigiuridica (oltre che risarcitorio del danno conseguenza).
La garanzia della prevedibilità porta quindi escludere a livello applicativo il fenomeno della “retroattività occulta”.
Queste considerazioni indirizzano il Collegio nella direzione di escludere la responsabilità del convenuto per mancanza di colpa grave.