Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 154 del 9 febbraio 2021
La Procura avviava specifica attività istruttoria, acquisendo dal Comune i provvedimenti di nomina degli esperti nel periodo 2012-2016.
Dall’esame della documentazione pervenuta il P.M. contabile ravvisava la sussistenza di elementi di criticità per cui procedeva ad acquisire anche i provvedimenti di nomina degli esperti degli anni successivi al 2016 e tutta la documentazione pertinente agli incarichi di esperto affidati dai Sindaci del Comune dal 2012 al 2018.
Dall’analisi della documentazione acquisita emergeva che il Sindaco dal 2012 fino al 2016 aveva conferito e prorogato in modo reiterato diversi incarichi di esperto in violazione dei richiamati limiti legali.
Per questi incarichi non risultavano agli atti del Comune né il curriculum degli esperti, né il disciplinare d incarico né alcuna relazione sulle attività svolte dagli esperti incaricati, i quali peraltro apparivano essere privi di un titolo di istruzione universitaria. In ogni caso la spesa sostenuta dal Comune per questi tre esperti si collocava al di fuori del periodo prescrizionale quinquennale per cui tali incarichi non erano oggetto di contestazione da parte della Procura ai fini del danno ma solo ai fini della prova dell’elemento soggettivo del convenuto.