L’ordinanza del Ministero della Salute sulla proroga del blocco degli impianti sciistici…. recita:
all’art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, il termine del 15 febbraio
2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori
sciistici agli sciatori amatoriali, e’ differito al 5 marzo 2021
Non v’è chi non veda un’anomalia: con un’ordinanza ministeriale è prorogato un termine stabilito da un atto proprio di un altro soggetto, peraltro gerarchicamente superiore.
È pressoché ovvio che il termine di un atto può essere prorogato solo dall’autorità che ha emanato l’atto stesso, e non da un’altra autorità, peraltro subordinata gerarchicamente.
Ovviamente sarebbe sciocco pensare che il Ministro abbia adottato tale ordinanza in totale solitudine barricato dentro il proprio ufficio.
Ma l’anomalia è rilevante sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista giuridico.
Inoltre, proprio per le critiche “piovute” addosso ai DPCM, il decreto del 14 gennaio aveva visto un ampio coinvolgimento:
-le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 13 gennaio 2021;
– le osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 gennaio 2021;
– la proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell’universita’ e della ricerca, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie; – si era sentito pure il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Quindi, in illo tempore, tutti d’accordo per il 14 febbraio.
Stavolta, invece, la responsabilità giuridica e politica dell’atto ricade su un solo soggetto.
Negli ordinamenti giuridici la forma non è un orpello, ma è garanzia della sostanza.
Chi chiedesse l’annullamento o la sospensione dell’atto potrebbe avere rilevanti possibilità di vedere riconosciute le proprie istanze.
Certo, alla fine di questa riflessione, ci si chiede perché il Ministro abbia adottato l’ordinanza in quasi totale solitudine formale.
Per un Governo così eterogeneo, evidentemente, la collegialità diventa la prima sfida da vincere