Anche senza il collaudo finale, si può provare il completamento dei lavori

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n 112 del 15/02/2021

La Procura regionale contestava al sig. X – in qualità di assessore e responsabile del settore lavori pubblici – di non avere effettuato, prima di liquidare le somme fatturate, alcuna verifica diretta ad accertare che le attività compiute dalla ditta fossero conformi a quelle commissionate, obbligo, previsto espressamente per gli Enti locali, nell’art. 184 TUEL.
A sostegno della pretesa risarcitoria, la Procura regionale ha riportato specifica giurisprudenza in base alla quale, in mancanza della verifica della corretta e integrale esecuzione del contratto, deve ritenersi ingiustificato l’esborso del corrispettivo che, pertanto, costituisce danno erariale (Corte dei conti, Sezione Prima d’Appello, sentenza n. 352 del 2018) e in base alla quale i principi generali in materia di ripartizione dell’onere della prova dell’adempimento contrattuale, non pongono a carico alla Procura regionale la prova del fatto negativo della mancata o inesatta esecuzione del contratto in altro modo che provando la mancanza di documentazione attestante il contrario (Corte dei conti, Sezione Prima d’Appello, sentenza n. 256 del 2018)
Il Collegio, però, mandando assolto il funzionario, rilevava che, nonostante la mancanza dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e/o dei collaudi delle opere commissionate, le opere erano state effettivamente realizzate e concretamente utilizzate, come dimostrato dagli atti di causa.

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