Gli incarichi in staff non possono sovrapporsi alle competenze degli uffici

Corte dei Conti, sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n. 23 dell’11 febbraio 2021

Il Sindaco di un Comune è stato chiamato a rispondere del pagamento della somma di euro 21.611,52, oltre rivalutazione ed interessi legali, per aver conferito alla Dott.ssa X l’incarico di esperto del Sindaco su materie ritenute generiche e precisamente: 1) bilancio e contabilità; 2) programmazione finanziaria; 3) tributi locali, tutte rientranti, secondo i primi giudici, tra i compiti “ordinariamente affidati al personale compreso nell’organico dell’ente”.

Al riguardo, la giurisprudenza del Giudice d’Appello è costante nell’affermare che “gli incarichi di collaborazione esterna non possono consistere in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’ente locale” e non possono legittimamente avere ad oggetto l’espletamento di compiti gestionali, sottratti alla competenza funzionale del sindaco e degli altri organi politici (cfr. Sezione di Appello per la Regione Siciliana n.21/A/2019 e le altre sentenze del medesimo Collegio, in essa richiamate, n.206/A/2008, 196/A/2009, 195/A/2010, 389/A/2014, 27/A/2016 e 48/A/2017).

Correttamente i Giudici di prime cure hanno sottolineato, da un lato, la genericità dell’oggetto dell’incarico conferito all’esperto e, dall’altro, la sovrapposizione di quest’ultimo alle competenze gestionali ed amministrative riservate agli Uffici dell’ente locale.

Non è superfluo sottolineare che, in questa sede, non viene messa in discussione la professionalità e la competenza della Dott.ssa X, bensì la legittimità dell’incarico conferitole dal Sindaco

Comments are closed.