Il conflitto di interessi non genera automaticamente un danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, sentenza n 120/2021

La fattispecie è relativa alla violazione del dovere di astensione in presenza di situazione di conflitto di interessi.
Effettivamente, dall’art. 6-bis della L. n. 241 del 1990 (introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, c.d. legge anticorruzione), e dall’art. 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, 62), discende per l’agente pubblico l’inderogabile obbligo di astenersi dal prendere decisioni che possono coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti e affini entro il secondo grado (come nel caso in esame), e di segnalare detta situazione al responsabile anticorruzione.
Non rileva, sul punto, se nel corso del procedimento il soggetto che versa in situazione di conflitto proceda o meno in modo imparziale, né se il contenuto dell’atto sia o meno vincolato, perché l’obbligo di astensione in parola vuole evitare anche solo il sospetto che chi assume la decisione agisca per la soddisfazione degli interessi personali di cui è portatore.
La conseguenza giuridica della violazione di tale obbligo è la illegittimità degli atti adottati in presenza di conflitto d’interessi, la illiceità della condotta sottesa all’adozione di tali atti e la sussistenza della responsabilità disciplinare del dipendente (giusta il comma 3 dell’art. 54 del TUPI), sanzionabile attraverso il relativo procedimento.
Sul piano della responsabilità amministrativa occorre, però, un quid pluris e cioè che la condotta illecita serbata dall’agente infedele cagioni un pregiudizio economico (o all’immagine) alla propria (o altra) Amministrazione posto che, come affermato da attenta dottrina, l’interferenza tra l’interesse istituzionale sotteso all’esercizio delle funzioni pubbliche e gli interessi privati del dipendente non genera automaticamente un danno erariale, ma solo un rischio di danno.
Danno che, ad avviso dei questa Corte, nel caso di specie non sussiste stante: (i) la necessità (sopra evidenziata) invalicabile di assumere personale di vigilanza nel periodo estivo; (ii) lo svolgimento della procedura selettiva pubblica funzionale alla formazione della graduatoria de qua da parte di una Commissione esaminatrice; (iii) la mancanza di contestazioni di sorta in merito al procedimento di formazione di detta graduatoria e di condizioni ostative all’assunzione della cognata (s’intende, a parte quella inerente al conflitto d’interessi).
In altre parole, non pare al Collegio che il contenuto degli atti viziati dalla riscontrata irregolarità (per quanto essa rilevi sotto altri profili) avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto deciso. Tanto è vero che poi il funzionario chiamato a sostituire il dirigente negli ultimi due anni ha pacificamente provveduto ad assumere detto soggetto.
Non essendo quindi ravvisabili, negli atti adottati e nei comportamenti profili di illegittimità/illiceità ulteriori rispetto a quello qui accertato, sì da indurre un diverso soggetto chiamato a sostituirlo a desistere dall’assumere la sopra indicata decisione, deve ritenersi che il Comune avrebbe comunque proceduto a riassumere l’indicata persona sostenendone in ogni caso la correlata spesa.
Da qui l’assenza di un danno concreto e attuale per il Comune.

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