Dagli atti acquisiti in istruttoria, sarebbe emerso che la sig.ra X, con artifici e raggiri, consistiti nella produzione di un falso certificato di specializzazione polivalente, asseritamente conseguito l’Università degli Studi di Torino, avrebbe indotto in errore l’USR per la Sicilia circa l’effettivo possesso del titolo necessario per l’assunzione a ruolo tra i docenti di sostengno psicofisici, così conseguendo l’ingiusto profitto dell’indebita assunzione, con correlato danno per il Servizio scolastico che reclutava un docente carente del titolo e della formazione specifica richiesta.
La Procura regionale ha, peraltro, evidenziato che la convenuta era stata già coinvolta, per fatto analogo, in un precedente procedimento penale a seguito della produzione, in allegato alla domanda presentata per di un certificato di una Università romana, attestante il superamento finale di un Master di durata annuale che le avrebbe consentito di conseguire un punteggio superiore per il collocamento in graduatoria. In quel caso, a seguito di appositi controlli svolti in seno alla stessa Università, emergeva che il documento acquisito agli atti della procedura risultava alterato. Per tale motivo, in data 12/10/2011, la sig.ra X è stata esclusa dalle graduatorie provinciali ad esaurimento nella scuola primaria agli alunni con deficit psico-fisici. La stessa è stata, tuttavia, successivamente reinscritta, previa decurtazione del punteggio già attribuito.
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che la Pubblica Amministrazione non richiede e non remunera una prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione dedotta in contratto, discendente da norme imperative, con standards qualitativi, di professionalità e quantitativi predeterminati; la carenza di tali standards, nel caso specifico la professionalità richiesta, rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico (cfr. tra le altre Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 2952/2010, confermata da Corte d’Appello per la Regione Siciliana sent. n. 243/A/2012).
Pertanto, la causa del contratto di lavoro sottoscritto in assenza dei requisiti necessari per legge all’instaurazione del relativo rapporto, deve ritenersi in concreto, illecita per contrarietà a norme imperative e, nel caso in esame, non può conseguentemente riconoscersi la tutela di cui all’art. 2126 c.c. in favore della sig.ra X.
Quindi il Collegio ritiene che l’obbligo di restituzione dell’indebito debba riguardate integralmente le retribuzioni percepite e non possa trovare accoglimento la richiesta di riduzione del danno in misura pari alle ritenute previdenziali (cfr. da ultimo Corte dei conti, Sez. I Appello, sent. n. 25 del 05/02/2021).