Si riporta l’intervento del Procuratore regionale presso la Corte dei Conti del Veneto durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021, ed in particolare il passaggio che riguarda la recente novella del decreto semplificazioni in materia di danno erariale (qui l’intervento completo)
“La scelta legislativa di limitare o escludere la responsabilità per colpa grave ovvero per danni cagionati da grave imprudenza, negligenza e imperizia di amministratori e/o dipendenti pubblici, comporterà già nell’immediato, ma soprattutto se protratta nel tempo, il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di ‘attenzione amministrativa’ per una gestione oculata delle risorse pubbliche. Tale scelta -per la quale si auspica la prevista limitazione temporale – suscita innanzitutto perplessità, come sottolineato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino “anche alla luce dell’esigenza di assicurare la tutela delle risorse rese disponibili nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esigenza comunque inderogabilmente imposta dagli artt. 81 e 97 della Costituzione e dai principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell’ordinamento dell’Unione Europea.
Suscita inoltre non poche perplessità la considerazione che, alla base della scelta del legislatore, vi sia il convincimento che il timore di incorrere nella responsabilità amministrativa-contabile determinerebbe la cd. ‘paralisi della firma’ dei funzionari e dirigenti pubblici, inducendoli a condotte dilatorie ostative al valore del ‘fare’ ovvero al perseguimento dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’agire pubblico.
L’obiettivo che si è inteso realizzare con l’art. 21 del D.L. cd. Semplificazione, in definitiva, è stato quello di fare in modo che “i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo” (così la relazione illustrativa del decreto-legge).
Se si esamina la giurisprudenza della Corte dei conti si può tuttavia agevolmente constatare che la casistica assolutamente prevalente riguarda danni erariali cagionati da provvedimenti illegittimi sottoscritti e/o da scelte illegittime adottate da amministratori pubblici, quindi conseguenti a condotte commissive e non omissive.
Le cause ostative alla efficienza dell’agire dalla P.A. hanno inoltre ben altra origine, tra cui la (eufemisticamente) complessa disciplina normativa e regolamentare da applicare, ad esempio in materia di appalti pubblici, la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze, la tortuosità dei processi decisionali e in alcuni casi la noncuranza nel perseguimento del bene comune.
Sotto il profilo tecnico-giuridico la soluzione normativa di limitare la responsabilità ai danni causati da inerzie o condotte per colpa grave omissive non tiene conto altresì che, nella realtà, accade di frequente che le condotte illecite fonte di responsabilità per danno all’erario si articolino al loro interno in condotte sia dell’uno che dell’altro tipo, tutte causalmente concorrenti nella determinazione del danno all’erario.
Non solo ma potrebbe essere imputata la responsabilità amministrativa solo al dirigente superiore gerarchico che, ad esempio, ha omesso di controllare l’operato del funzionario autore in concreto del danno erariale che è conseguenza di una sua condotta commissiva; non mancano pertanto profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 28 Cost. e per contrasto a principi di ragionevolezza.
In conclusione,non si possono non sottolineare le forti preoccupazioni, esternate dalla Corte dei conti già nel corso dell’audizione sul Disegno di legge di conversione del DL Semplificazioni, che il venire meno del deterrente rappresentato dalla responsabilità erariale potrebbe dar luogo ad atti più ‘disinvolti’, con rischi per la stessa legittimità degli atti e delle procedure e, in definitiva, della stessa speditezza dell’azione amministrativa