ANAC ricorda che il divieto di rinnovo/rinegoziazione degli appalti è ormai principio generale

ANAC, deliberazione n 175/2021


l caso in cui venga concordata una rinegoziazione del preesistente rapporto contrattuale, il provvedimento conseguente non si configura come una mera proroga del contratto – che per definizione si attua mantenendo fermi i patti e le condizioni originariamente pattuiti – ma come un rinnovo in cui le parti procedono a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare taluni profili dello stesso. Relativamente al rinnovo dei contratti pubblici l’Autorità ha chiarito che, a seguito dell’abrogazionedella legge n. 537/1993 da parte dell’art. 23 comma 1 della legge n. 62/2005, il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti è divenuto un principio di valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Tuttavia, l’Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell’evidenza pubblica.
In particolare, può essere ammessa la ripetizione di servizi analoghi quando tale possibilità sia stata espressamente prevista nel bando di gara per quanto concerne la durata e quando l’importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto (cfr. Comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 novembre 2015). In particolar modo, l’art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006 applicabile ratione temporis prevede espressamente che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28

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