Il danno erariale da mancata entrata del costo di costruzione si concretizza solo allo spirare della prescrizione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 145 del 08 marzo 2021

Alla luce del quadro normativo ed ermeneutico di riferimento:
(i) in caso di assenza o nelle more dell’adozione dei provvedimenti regionali, con i quali viene determinato la misura del costo di costruzione, i Comuni procedono annualmente all’adeguamento dell’importo mediante l’applicazione della variazione dei costi di costruzione accertati dall’ISTAT;
(ii) il “danno da mancata entrata”, si concretizza soltanto quando «l’entrata pubblica, non acquisita a tempo debito, non è più acquisibile neanche in futuro, essendosi estinto il relativo diritto di credito, per l’inutile decorso del relativo termine di prescrizione o di decadenza (cfr. Corte conti Sez. I^ Centr. App., sent. n°796/2013, con richiami anche a Sezione III^ Centr. App. n°369/2012)» (in termini, il sopra citato precedente di questa Sezione);
(iii) la II^ Sez. Centrale d’Appello di questa Corte, che con la sentenza n.215 del 27 settembre 2020, ha espresso un sostanziale revirement dell’orientamento consolidato presso le Sezioni d’Appello, prendendo le mosse dall’approdo raggiunto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 12 del 30 agosto 2018), secondo cui «Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio»; ne consegue il potere della Pubblica amministrazione di procedere, entro il termine di prescrizione decennale, alla modifica dell’importo del contributo, importo che, peraltro, discende da tabelle attuative di parametri aventi natura cogente, tale da escludere qualsivoglia discrezionalità applicativa (Cons. di St., Ad. Plen. n. 12/2018);
(iv) il danno da mancata entrata, derivante dal pagamento del costo di costruzione in misura inferiore a quella di legge è soltanto potenziale, e si concretizza solo allo spirare del termine di prescrizione, ovvero nel caso di infruttuosità dell’azione di recupero avviata, per incapienza del debitore, (solo) all’esito della quale o in caso di mancato esercizio di tale azione, potrà residuare l’eventuale responsabilità amministrativa per il danno patito dall’Amministrazione comunale

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