CTR per la Sardegna, sentenza n. 65 del 29 gennaio 2021
Resiste in giudizio il Comune ribadendo la legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento impugnati e quindi rileva che il Ministero appellante non avrebbe assolto l’onere di provare che l’immobile di cui trattasi fosse esclusivamente destinato ad attività non ricettive e dunque istituzionali; conclude osservando “che la stessa Corte di Cassazione avrebbe più volte ribadito che la circostanza che un fabbricato posseduto da un ente non commerciale sia adibito, anche solo in minima parte, ad attività ricettive o di assistenza agli ospiti dello stesso, costituisce di per sé elemento sufficiente per l’assoggettamento al pagamento dell’ICI”.
Il Supremo Collegio, accogliendo la tesi del Comune, ha affermato che la circostanza che un fabbricato posseduto da un ente non commerciale sia adibito, anche solo in minima parte, ad attività ricettive o di assistenza agli ospiti dello stesso, costituisce elemento di assoggettamento al pagamento dell’ICI. A supporto di tale principio, la CTR sarda si è, inoltre, rifatta a quanto rappresentato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 3275/2019. Quest’ultima ha precisato che l’esenzione ICI, prevista dall’art. 7, c. 1 D. Lgs. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo e uno soggettivo. Il primo è rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali, mentre il profilo soggettivo è costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici. Nel caso di specie la CTR sarda ha, dunque, concluso per il rigetto dell’appello presentato dal Ministero competente poiché il Comune aveva dimostrato con prove documentali l’uso promiscuo dello stabile adibito, tra l’altro, a struttura ricettiva.